Art. 6.

      1. All'onere derivante dall'articolo 5, pari ad euro 31.571.438 per l'anno 2006, ad euro 56.900.438 per l'anno 2007 ed ad euro 42.012.438 per l'anno 2008, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

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